
Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relativi all'anno precedente, le stazioni appaltanti, entro il 31 marzo di ogni anno, sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare i dati informatici anche a fini statistici, i seguenti dati:
· la struttura proponente;
· l'oggetto del bando;
· l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
· l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;
· i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
· l'importo delle somme liquidate.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.
L'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture successivamente trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- Servizio Ambiente e Territorio
- Servizio Agricoltura e Foreste
- Servizio Economia, Promozioni e Saperi