Pubblicazioni decreto Anticorruzione

                                            

 

                                                 Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relativi all'anno precedente, le stazioni appaltanti, entro il 31 marzo di ogni anno,  sono  tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare i dati informatici anche a fini statistici, i seguenti dati:

·         la struttura proponente;

·         l'oggetto del bando;

·         l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

·         l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;

·         i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

·         l'importo delle somme liquidate. 

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

L'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture successivamente trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

-  Servizio Ambiente e Territorio

 

-  Servizio Agricoltura e Foreste

 

-  Servizio Economia, Promozioni e Saperi

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: Ven, 09/10/2015 - 15:45