Autorizzazione per l'esercizio di attività estrattive

Autorizzazione per l'esercizio di attività estrattive

Ufficio: Ufficio Ambiente Intercomunale (U.A.I.)
Referente: Stefano Roccabianca
Responsabile: Vincenzo Massaro
Indirizzo: via P. Togliatti, 45
Tel: 05584527220-245
Orario di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 13.30 | Martedi e giovedi: 9.00 - 13.30 e 14.30 - 17.00

Descrizione

Per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione di cava, autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva ai sensi della l.r. 35/2015 occorre possedere la disponibilità dell’area di cava richiesta ed essere una ditta qualificata per l’escavazione.Stefano

Modalità di richiesta

La richiesta di autorizzazione/variante dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica attraverso il portale online accessibile dal riquadro "Link esterni".

Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente, ovvero di regola avere il formato "p7m". La procura speciale deve sempre essere allegata per ogni procedimento attivato.

Nel caso in cui la domanda sia stata firmata in originale cartaceo e successivamente acquisita in formato .pdf, deve essere comunque firmata digitalmente.

Requisiti del richiedente

Essere proprietario (o avente titolo) dell'area oggetto dell'intervento.

Costi

  • Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della l.r. 35/2015: € 250,00
  • Domanda di variante ai sensi dell'art. 23 comma 1 della l.r. 35/2015: € 250,00
  • Domanda di variante ai sensi dell'art. 23 comma 2 della l.r. 35/2015: € 250,00

Tempi

Al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 16, il SUAP/Comune convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.

Nel caso di autorizzazioni soggette a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al comma 1, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla l.r. 10/2010.

Il procedimento unico ha una durata che non può essere superiore a centocinquanta giorni.

Informazioni

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata dell’autorizzazione stessa in relazione alla dimensione del sito estrattivo, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali ed agli investimenti previsti e non può superare i venticinque anni. Nel caso in cui per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE la durata a dell’autorizzazione può essere incrementata di due anni.

Gli elaborati da presentare sono quelli previsti dall'art. 17 della l.r. 35/2015 e dettagliate nel D.P.G.R. 72/R/2015.

Normativa di riferimento

  • Valutazione di Impatto Ambientale : L.R. n 10/2010: Valutazione di Impatto Ambientale
  • Autorizzazione attività estrattive: L. R. n 35/2015 e relative Istruzioni Tecniche (D-.P.G,R. 72/R/2015);
  • Vincolo Idrogeologico: R.D. 3267/1923, l.r. n. 39 del 21/03/2000 e s.m.i. e Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 08.08.2003

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