COMMERCIO DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

COMMERCIO DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Ufficio: SUAP
Referente: Stefania Bucelli, Fabiola Salvestrini, Cristina Frascati
Responsabile: Dott. Cosimo Damiano Calò
Indirizzo: via Togliatti, 45
Tel: 05584527247-258-264
E-mail: suap@uc-mugello.fi.it
Orario di apertura: Lun-Mar-Ven 9-13

Descrizione

L'imprenditore agricolo è definito dall'art. 1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001 , n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:
"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 ((, terzo comma,)) del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 4 Esercizio dell'attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto ((o destinate alla produzione primaria)) nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Pertanto, nel rispetto di quanto sopra e le norme commerciali, gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende purché sia rispettata la normativa vigente in materia di igiene e sanità. Inoltre, gli imprenditori agricoli possono vendere anche prodotti derivanti da altre aziende agricole. 

La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, quindi, può essere effettuata:

  • su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola (per la quale non è dovuta pratica al SUAP)
  • in locali aperti al pubblico
  • tramite commercio elettronico
  • in area pubblica forma itinerante
  • in area area pubblica, dopo aver ottenuto l'assegnazione del posteggio
  • in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali (per la quale non è dovuta pratica al SUAP)

Di conseguenza:

La vendita diretta mediante commercio elettronico può essere esercitata a decorrere dalla data di invio, al Comune dove ha sede l'azienda di produzione, della comunicazione di avvio commercio prodotti agricoli.

La COMUNICAZIONE di avvio dell’attività di vendita diretta da parte imprenditore agricolo può essere presentata per commercio su area pubblica in forma itinerante, su area pubblica su posteggio, commercio elettronico esclusivo e in locale aperto al pubblico (anche all'interno di azienda agricola). Non è richiesta la comunicazione per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici e locali.

Per la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico la comunicazione è indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, nella pratica deve essere comunicata l'assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 114/1998.

Modalità di richiesta

La comunicazione di commercio da parte degli imprenditori agricoli deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.20.01R. Il portale STAR è accessibile anche dal seguente link www.uc-mugello.fi.it/suap, cliccando su ACCEDI A STAR.

Requisiti del richiedente

  • Possesso dei requisiti morali e antimafia, così come previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e dal DPR 252 del 3 giugno 1998, che potrà essere resa direttamente sull'istanza.
  • L'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di cui all'art. 2 DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001 , n. 228.
  • Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna

Documentazione da presentare

  • La modulistica è presente sul portale STAR.
  • Per commercio vendita prodotti alimentari selezionare Notifica Sanitaria, ASL 90 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) - Avvio.

Qualsiasi variazione alla comunicazione di commercio da parte degli imprenditoria agricoli dovrà essere trasmessa con nuova pratica STAR.

Costi

Tempi

L'inizio dell'attività può essere contestuale all'invio della comunicazione.

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"

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