Le imprese che intendono installare, modificare un’insegna di esercizio o altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, devono presentare le relative pratiche al Suap.
In base a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari risulta essere la SCIA:
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è ((corredata di)) un'asseverazione del tecnico abilitato.
Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, (trasmette immediatamente la SCIA) all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
Le pratiche al Suap del Mugello devono pervenire trasmite il portale STAR di Regione Toscana accessibile al seguente link ACCEDI A STAR.
Una volta pervenuta la pratica tramite il Portale regionale, il SUAP fa una prima istruttoria di tipo formale, e la trasmette agli Enti e Uffici per gli adempimenti di competenza come PM, Ufficio Edilizia e Ufficio Tributi del Comune, CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE (per strade provinciali o regionali), ANAS (per strade statali), FERROVIE DELLO STATO (nel caso di linea ferroviaria), Ufficio Ambiente Intercomunale dell'Unione Montata Comuni Mugello (in caso di vincolo paesaggistico), SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA. BELLE ARTI E PAESAGGIO (in caso di vincolo storico-artistico e vincolo paesaggistico).
La presentazione della Scia per mezzi pubblicitari vale anche ai fini dell’imposta di pubblicità.
Se il mezzo pubblicitario viene installato su suolo pubblico, dovrà essere acquisita anche la concessione di suolo pubblico da richiedere al Comune di riferimento e non tramite il Suap.
Se i titoli autorizzativi/concessori vengono acquisiti prima della presentazione della pratica, gli stessi dovranno essere allegati alla pratica Star. In questo caso, la Scia ha efficacia immediata, se invece vengono conseguiti successivamente, la Scia diventa efficace (cioè si può installare il mezzo pubblicitario) solo dopo il loro rilascio.
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