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- SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA di alimenti e bevande
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. (Art. 52 c. 1 della L.R. 62 del 23 Novembre 2018).
Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui sopra, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
Non può avere durata superiore a 10 giorni consecutivi, ad eccezione delle manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale, pro loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
L'attività di somministrazione temporanea è soggetta a:
Secondo quanto stabilito dgli accordi in Conferenza Unificata del 4 Maggio 2017 e del 6 Luglio 2017, in caso di manifestazioni collettive, a scopo espositivo o commerciale, alle quali partecipano più OSA già “registrati” ai sensi del Reg. 852/2004/CE o “riconosciuti” ai sensi del Reg. 853/2004/CE, sul modulo di Notifica Sanitaria dovrà essere barrata la voce Commercio ambulante. In questi casi viene presentata una unica notifica da parte dell’ente o soggetto organizzatore che provvede altresì al versamento della tariffa sanitaria di cui al tariffario regionale dei dipartimenti della prevenzione, da considerarsi come corresponsione omnicomprensiva per tutti gli operatori partecipanti. Non sono tenuti alla notifica i singoli operatori partecipanti, i quali però, in sede di controllo ufficiale, devono esibire la documentazione inerente la registrazione o il riconoscimento CE in loro possesso. La notifica di avvio attività presentata da parte dell’ente o soggetto organizzatore dell’evento non solleva comunque i singoli operatori partecipanti dalle responsabilitàconnesse ai propri requisiti e alla gestione delle proprie procedure di igiene e autocontrollo durante la manifestazione.
E' inoltre possibile comunicare l'aggiornamento del periodo di svolgimento dell'attività di ristorazione pubblica in una manifestazione temporanea già registrata con procedente notifica sanitaria, tramite STAR, Codice attività 56.40.01R/Altri adempimenti tecnici e amministrativi/ASL 95 - Aggiornamento periodo di svolgimento attività di ristorazione pubblica in manifestazione temporanea.
Non sono dovuti Diritti SUAP per la comunicazione relativa all' aggiornamento del periodo di svolgimento dell'attività di ristorazione pubblica in una manifestazione temporanea già registrata.
Attenzione: in caso di presentazione di un' unica Notifica Sanitaria per manifestazioni collettive, a scopo espositivo o commerciale, gli oneri ASL previsti sono pari a € 20,00.
Si informa che ai sensi dell'art. 1, comma 6 del D. Lgs. 32/2021 sono esonerati dal pagamento dei Diritti ASL per la Notifica Sanitaria:
- gli enti del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- le associazioni di volontadato isctitte nel registro regionale della Protezione Civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2078, n. 1.
L'inizio dell'attività può essere contestuale all'invio della comunicazione.
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