
Con la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative ed Europee sono scattate (e attive) le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 (Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione) riguardanti la comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni in periodo elettorale. L'art. 9 prescrive: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.” Pertanto, le note diffusse dalle pubbliche amministrazioni (dunque anche i comuni) devono essere formulate nella forma impersonale prevista dalla legge, dando notizia di provvedimenti, attività di pubblico interesse degli Organi e degli uffici degli Enti e fatti di carattere istituzionale di cui sia necessaria e non differibile la comunicazione.