Strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva (ostelli per la gioventù, bivacchi fissi, rifugi alpini, casa per ferie)

Strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva (ostelli per la gioventù, bivacchi fissi, rifugi alpini, casa per ferie)

Ufficio: SUAP
Referente: Federica Bianchi, Fabiola Salvestrini, Stefania Bucelli
Responsabile: Vincenzo Massaro
Indirizzo: via Togliatti, 45
Tel: 05584527 264-258-247
E-mail: suap@uc-mugello.fi.it
Orario di apertura: Lun-Mar-Ven 9-13

Descrizione

OSTELLI PER LA GIOVENTU' (Art. 46 della L.R. 86/2016): strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative .
Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.
Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
BIVACCHI FISSI (Art. 49 della L.R. 86/2016):sono i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
RIFUGI ALPINI (Art. 48 della L.R. 86/2016): locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.
CASA PER FERIE (Art. 45 della L.R. 86/2016): strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata:
a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività associativa e relativi accompagnatori;
b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;
c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.
RIFUGI ESCURSIONISTICI (Art. 47 della L.R. 86/2016): strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

Modalità di richiesta

L'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva è soggetto alla presentazione di SCIA tramite portale STAR, Codice Attività 55. 2R e seguenti, al SUAP dell'Unione Montana Mugello. La SCIA attesta la sussistenza di:

  • Requisiti strutturali di cui all'art 33 della L.R. 86/2016.
  • Il rispetto della normativa in materia di urbanistica, edilizia e sicurezza.
  • Il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità.

Requisiti del richiedente

Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'Art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Documentazione da presentare

  • La modulistica è presente sul Portale STAR.

Costi

  • DIRITTI SUAP: € 30,00
  • DIRITTI ASL: consultare il relativo tariffario, alla relativa pagina

Informazioni

  • SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' (Art. 52 della L.R. 86/2016): la sospensione delle strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP.
  • CESSAZIONE ATTIVITA'( Art. 53 della L.R. 86/2016): la cessazione di una struttura ricettiva extralberghiera per l'ospitalità collettiva è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP entro trenta giorni dal suo verificarsi, tramite portale STAR.
  • I REQUISITI e i SERVIZI delle strutture ricettive strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva sono indicati nella sezione I, CAPO IV del Regolamento di attuazione della L.R. n. 86/2016.
  • Tutte le variazioni successive alla SCIA devono essere comunicate al SUAP tramite portale STAR.
  • Per tutti gli adempimenti successivi all'avvio dell'attivita', contattare l'Ufficio Turismo dell'Unione Montana del Mugello sul sito MugelloToscana

Normativa di riferimento

  • L.R. 20 Dicembre 2016, n. 86 , Testo unico del sistema turistico regionale.
  • L.R. 18 maggio 2018, n. 24 Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla L.R. 86/2016.
  • D.P.G.R. 7 agosto 2018, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale).

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