"Vivere e convivere" a Borgo, ecco le regole Approvato dal Consiglio comunale il regolamento

"Vivere e convivere" a Borgo, ecco le regole
Approvato dal Consiglio comunale il regolamento

COMUNE BORGO SAN LORENZO
"Vivere e convivere" a Borgo, ecco le regole
Approvato dal Consiglio comunale il regolamento

Regole per “vivere e convivere”, regole per la civile convivenza e il decoro della città. Varato dal Consiglio comunale, il regolamento di polizia urbana, denominato così perché è la disciplina del comportamento e delle attività dei cittadini all’interno del territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale. A favore ha votato il gruppo Progressisti Democratici e Sinistra per Borgo, contro i gruppi Rifondazione comunista e Libero Mugello mentre si sono astenuti i gruppi Per Borgo e Popolo della Libertà. In poche parole, il regolamento detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di sicurezza urbana e pubblica incolumità; convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro; pubblica quiete e tranquillità delle persone; mestieri e attività produttive; mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alla persona.

“Una città più bella, pulita, aperta e accogliente. E’ l’impegno e l’obiettivo che vogliamo raggiungere con il regolamento appena approvato, con il concorso di tutti i cittadini - afferma il sindaco Giovanni Bettarini -. Ognuno deve avere a cuore la città, il paese, la frazione, la via dove abita e fare la propria parte perché Borgo resti quella città moderna e dinamica che in molti ci riconoscono. E per farlo - sottolinea - ci sono delle regole da rispettare e far rispettare: regole che riguardano appunto la civile convivenza, l’integrità dei monumenti e dei beni pubblici, il decoro. Chi ama Borgo, la rispetta”.

L’articolo 2 introduce la definizione dei concetti di “sicurezza urbana” e incolumità pubblica” che consistono “nell’insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l’insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale”. E per “convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro” si definiscono “tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate”. E’ a partire dall’articolo 3 che si individuano e specificano le norme di comportamento che ogni cittadino è chiamato a tenere e rispettare: “ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo”. Divieto che vale a maggior ragione se in stato di ubriachezza, e a questo proposito i gestori dei locali hanno “l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili per scoraggiare” situazioni del genere. L’articolo 4 riguarda la tutela della città (con il divieto di entrare, salire sui monumenti, di superare le recinzioni ed entrare nelle fontane o gettare oggetti), mentre il 5 si riferisce alla sicurezza dei cittadini, col divieto di lanciare sassi e altri oggetti, sostanze o liquidi, in luoghi pubblici o privati. E il divieto, negli articoli 6 e 7, è esteso anche a tutto quello che può provocare incendi, compresi i petardi. L’articolo 8 riguarda le “precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici” come ad esempio la “vernice fresca”, il 9 il “trasporto di oggetti pericolosi” e il 10 la “sicurezza degli edifici pubblici o privati e di Erp”. Le disposizioni per la “conduzione sicura e custodia di cani e altri animali” sono indicate nell’articolo 12: vanno usati guinzaglio e, in determinati casi, anche la museruola e “in ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati”. Se l’articolo 14 proibisce di causare “col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, turbamento all’ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza”, e ancora di “abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume”, come i mozziconi di sigarette e gomme da masticare, il 15 individua tutti gli atti che devono essere evitati in luoghi pubblici o parti al pubblico come quelli che possono offendere la pubblica decenza, “tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, esercitare la prostituzione con atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate”. Altri divieti fissati nello stesso articolo: “visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi”; “sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico”; “avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli”; oltre a “qualsiasi forma di accattonaggio con modalità minacciose od ostinate ed insistenti, ovvero mediante minori, disabili o animali, tutti comportamenti tesi a suscitare sentimenti di pietà e stimolare l’offerta di denaro, anche senza esplicita richiesta, anche rendendo così difficoltoso il libero utilizzo, la fruizione e l’accesso alle aree e spazi pubblici”.

Riguardo al “decoro dei fabbricati” (art. 20), “sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell’immobile” e sono vietati scritte e disegni sui muri. Fissate norme per il rispetto dei giardini e delle aree verdi pubbliche (art. 21) come per la pubblica quiete e la tranquillità delle persone (artt. 23-26). E tra le disposizioni, anche quella della “mediazione sociale” che può essere tentata per la risoluzione di casi, frequenti, come liti o conflitti di vicinato o condominiali, con un ruolo attivo della Polizia municipale per cercare di trovare un accordo tra e parti.

E’ prevista l’applicazione di sanzioni amministrative e di “rimessa in ripristino o rimozione”.

 

ufficio stampa

 

Ultimo aggiornamento: Ven, 09/10/2015 - 15:47