Sono considerate Attività di Spettacolo viaggiante le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (art. 2 c. 1, lett.a del D.M. 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”).
In particolare si definisce:
Le attività di Spettacolo Viaggiante sono soggette ad AUTORIZZAZIONE da richiedere al SUAP, come previsto dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 222.
ATTENZIONE: oltre alla normativa vigente, le attività di Spettacolo Viaggiante sono soggette a specifici Regolamenti Comunali di cui è necessario prendere visione sul sito del Comune dove si intende effettuare lo Spettacolo Viaggiante, prima della presentazione dell'istanza al SUAP.
La domanda deve essere presentata al SUAP dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, tramite portale STAR utilizzando il codice attività 90.04.03R, NON OLTRE 30 GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO per consentire i controlli e le verifiche necessarie al rilascio dell' ATTO FINALE SUAP.
È necessaria la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali e antimafia, così come previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e dal DPR 252 del 3 giugno 1998, che potrà essere resa direttamente sull'istanza.
È inoltre necessario essere in possesso della licenza per l’attività di spettacoli viaggianti, a carattere permanente e valida sul territorio nazionale, rilasciata dal Comune di residenza, nella quale devono essere indicate le attrazioni che si intendono installare.
In relazione al numero di attrazioni installate e all'affluenza, il rilascio dell'Atto Autorizzativo può essere soggetto al sopralluogo e al parere della Commmissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo comunale/provinciale.
ATTENZIONE: in caso di Spettacoli Viaggianti con capienza superiore a 1.300 persone, viene sempre attivata la Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo
SENZA LA COMPLETA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, L'ATTO SUAP NON POTRA' ESSERE RILASCIATO.
ALTRI EVENTUALI PROCEDIMENTI COLLEGABILI:
Il procedimento di autorizzazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunque entro la data di svolgimento dello spettacolo, fermo restando i tempi degli altri Enti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni.
E' necessario aver acquisito preventivamente la disponibilità dell'area dove si intende installare le strutture, e per cui si rimanda alle direttive stabilite dal Comune dove si intende effettuare lo Spettacolo Viaggiante.
In caso di prima installazione, è possibile richiedere, contestualmente alla domanda di autorizzazione anche il codice identificativo per la nuova attrazione, presentando una unica istanza tramite portale STAR e allegando l'apposito modello, reperibile sul sito del Comune dove si intende effettuare lo spettacolo viaggiante.
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