Le locazioni turistiche consistono nella concessione in uso, a titolo oneroso e per finalità turistiche, di immobili o porzioni di immobili (una camera con bagno privato o con accesso al bagno in comune) a uso abitativo, senza la fornitura di servizi accessori o complementari tipici delle strutture ricettive.
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente (come prescritto dall’art. 58 comma 2 L.R. 61/2024).
Il contratto di locazione turistica tra locatore e conduttore è disciplinato dalle disposizioni del codice civile in materia di locazione (articoli 1571 e seguenti), fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale applicabile.
In base all’art. 64 della L.R. 61/2024, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy).
La locazione turistica può essere non imprenditoriale o imprenditoriale.
La forma non imprenditoriale (LTN) è svolta da persone fisiche in non più di 2 appartamenti ovunque ubicati nel territorio nazionale, anche nel caso di gestione in forma indiretta (ad es. se si affida pro tempore ad un’agenzia immobiliare).
La forma imprenditoriale (LTI) è svolta da parte di impresa (1, 2 o più appartamenti) ovunque ubicati nel territorio nazionale oppure svolta da persone fisiche necessariamente in più di 2 appartamenti.
Modalità di avvio
Per l’avvio della LTN, da luglio 2026 in fase transitoria in applicazione delle nuove disposizioni normative (art.60 della l.r. 61/2024, come modificato dalla l.r. 9/2026), al fine di evitare disagi agli utenti e consentire loro di ottenere il CIN in tempi brevi, occorre procedere con le seguenti modalità:
1. Comunicazione al SUAP: le comunicazioni di avvio, così come le variazioni, le sospensioni e le cessazioni devono essere inviate, con modalità telematica, al SUAP competente per territorio, tramite il Portale STAR. Le comunicazioni al SUAP sono obbligatorie per legge; in caso di inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria.
2. Procedura di auto-registrazione: è necessario che le stesse comunicazioni vengano effettuate ANCHE tramite i Servizi Turismo di Open Toscana, con le modalità consuete.
Per l'avvio della LTI è obbligatoria la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Per le info di procedura, contattare il SUAP Mugello tramite l'indirizzo suap@uc-mugello.fi.it - Link alla pagina per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività,con il codice attività 55.90.40R.: STAR
Sia per per le LTN che per LTI, la comunicazione e la SCIA devono riguardare ogni singolo alloggio locato: se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche - siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti - deve effettuare due comunicazioni o SCIA.
Sia per le LTN che per LTI, le variazioni dei dati e la sospensione dell’attività devono essere comunicate al SUAP entro 15 giorni dal loro verificarsi, mentre la cessazione entro 30 giorni.
Adempimenti ad attività avviata
Si raccomanda di fare riferimento al proprio Comune per gli adempimenti tributari ( es. TARI) e di far riferimento alla L191/2023 per i dispositivi obbligatori per la prevenzione degli incendi
Link ai dettagli forniti dalla Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
In pillole, avviare e condurre una locazione turistica:
Se sei un privato:
Se sei un'impresa o un privato con più di 2 appartamenti in locazione:
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