Borgo: da venerdì in vigore regolamento civile convivenza Sono le regole per il "vivere e convivere" comune, previste sanzioni

Borgo: da venerdì in vigore regolamento civile convivenza
Sono le regole per il "vivere e convivere" comune, previste sanzioni

COMUNE BORGO SAN LORENZO
Borgo: da venerdì in vigore regolamento civile convivenza
Sono le regole per il "vivere e convivere" comune, previste sanzioni

Entra in vigore da venerdì 25 giugno a Borgo San Lorenzo il regolamento comunale con le regole per “la civile convivenza e il decoro della città”: l’insieme di norme che disciplina il comportamento e le attività dei cittadini all’interno del territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale.

“Sono regole, aggiungerei basilari, che noi tutti siamo chiamati a seguire e rispettare, per rispettare gli altri e noi stessi oltre che i luoghi che viviamo quotidianamente, sia pubblici che privati - sottolinea il sindaco di Borgo San Lorenzo Giovanni Bettarini -. Devo purtroppo notare che ancora qualcuno, pochi per la verità, fa polemica gratuita e ideologica con toni duri e poco civili, anche con attacchi personali beceri e offensivi, sulla parte del regolamento che recepisce il contenuto sull’ordinanza antiaccattonaggio molesto che ho firmato a suo tempo. Ebbene, l’atto è stato riconfermato perché va a tutelare i cittadini di fronte a comportamenti particolarmente insistenti e aggressivi e che recano disturbo, soprattutto in luoghi come ospedali o strutture sanitarie. E la cittadinanza borghigiana, lo ha capito benissimo”.

L’articolo 3 individua le norme di comportamento che ogni cittadino è chiamato a tenere e rispettare, per evitare “nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo”.

Per quanto riguarda la tutela della città, l’articolo 4 vieta di entrare e salire sui monumenti, di superare le recinzioni ed entrare nelle fontane o gettare oggetti, mentre il 5, che si riferisce alla sicurezza dei cittadini, vieta il lancio di sassi e altri oggetti, sostanze o liquidi, in luoghi pubblici o privati. Divieto esteso con gli articoli 6 e 7 anche a tutto quello che può provocare incendi, compresi i petardi. Per la “conduzione sicura e custodia di cani e altri animali” l’articolo 12 stabilisce l’uso del guinzaglio e, in determinati casi, anche della museruola.

L’articolo 14 vieta di causare “turbamento all’ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza”, come anche di gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, altri tipo di involucri o contenitori, oltre che mozziconi di sigarette e gomme da masticare, oppure di depositarli incustoditi o abbandonarli. Soddisfare esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere pulizia personale o esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono atti che l’articolo 15 proibisce insieme ad altri, come “sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico” oppure “avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo”. Con l’articolo 20 si regola il “decoro dei fabbricati”, stabilendo che “sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell’immobile”

Il rispetto dei giardini e delle aree verdi pubbliche è disciplinato dall’art. 21, mentre riguardo alla pubblica quiete e la tranquillità delle persone gli articoli di riferimento sono dal 23 al 26.

Le norme sono accompagnate da sanzioni amministrative, graduate, secondo i casi, da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro.

 

ufficio stampa

 

Ultimo aggiornamento: Ven, 09/10/2015 - 15:47