RACCOLTA FUNGHI 2011 - NUOVA NORMATIVA

La LEGGE REGIONALE 17 novembre 2010, n. 58 Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16
(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) modifica in parte la precedente normativa sulla raccolta dei funghi

 

Facciamo presente rispetto al punto 2 dell'art.4 "Limiti di raccolta" della stessa legge qui sotto riportato

"2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in
favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un
massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona."

 

normativa raccolta funghi  Regione Toscana

 

 

 

che i comuni della COMUNITA' MONTANA MUGELLO sono classificati tutti "montani"

Ultimo aggiornamento: Ven, 09/10/2015 - 15:48