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- Strutture alberghiere e residenze turistico alberghiere (alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico alberghiere)
ALBERGHI (Art. 18 della L.R. 86/2016): strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
ALBERGHI DIFFUSI (Art. 21 e 22 della L.R. 86/2016): strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro.
Sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.
Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso, ad eccezione dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, che possono avere destinazione d'uso turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi, possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (Art. 19 della L.R. 86/2016): strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina.
Possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
I clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
L'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere è soggetto alla presentazione di SCIA tramite portale STAR, Codice Attività 55. 1R e seguenti, al SUAP dell'Unione Montana Mugello.
La SCIA attesta la sussistenza di:
Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'Art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
Laddove la modulistica non risulta presente, si prega di contattare il Comune dove è collocata la struttura.
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