Strutture ricettive - Disposizioni comuni

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 70 della L.R. 86/2016, le LOCAZIONI TURISTICHE non sono soggette alla presentazione di istanza al SUAP. Per tutte le informazioni necessarie è possibile rivolgersi all'Ufficio Turismo dell'Unione Montana del Mugello dal link sulla destra

DISPOSIZIONI COMUNI (Capo I titolo III del D.P.G.R. 7 agosto 2018, n. 47/R)

DENOMINAZIONE: La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso Comune oppure nel territorio di Comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno 7 (sette) anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia.
Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.
I Comuni verificano il rispetto di quanto sopra indicato.

INSEGNA: deve essere esposta all'esterno della struttura, ben visibile e deve contenere la DENOMINAZIONE, INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA e LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE se prevista.

DIGITAL DETOX: si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

ASSISTENZA SANITARIA: ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'art.1 L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.

ACCESSO DI ANIMALI: la struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dei Comuni e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
Per i cani si applica l’articolo 21 della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della L.R. 43/1995, “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA': come meglio indicato successivamente, l'esercizio dell'attività delle strutture ricettive è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi rispettivamente degli articoli 32, 50, 60 e 66 del Testo unico.
In caso di attività stagionale, con la SCIA viene comunicato il periodo di apertura.
Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP dell'Unione Montana del Mugello.
Il titolare o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza, provvedendo alla tempestiva riparazione o sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.

Ultimo aggiornamento: Mar, 26/03/2019 - 12:23