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- Strutture ricettive alberghiere
ART. 21 della L.R. 61/2024
1. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) alberghi;
b) residenze turistico-alberghiere;
c) condhotel;
d) academy hotel.
ALBERGHI (Art. 22 della L.R. 61/2024):
1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
2. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
3. Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i
servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
4. Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della
clientela.
5. Possono assumere la denominazione di “grand hotel” gli alberghi classificati con cinque o quattro stelle.
6. Gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo. Ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le attività di cui al presente comma è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva.
7. La Regione ed i comuni possono prevedere agevolazioni a favore degli alberghi ad una e due stelle che stipulano convenzioni con università degli studi, enti di ricerca, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituti tecnologici superiori
(ITS Academy), aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a:
a) studenti e ricercatori delle università degli studi, degli enti di ricerca e degli istituti convenzionati;
b) familiari dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, nonché pazienti in terapia presso le
medesime strutture in regime ambulatoriale o di “day hospital”;
c) lavoratori delle imprese convenzionate.
8. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 7 è necessario che gli alberghi ad una e due stelle destinino almeno il 75
per cento della loro capacità ricettiva ai soggetti di cui al medesimo comma 7.
9. Le modalità di attuazione del comma 7 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (Art. 23 della L.R. 61/2024):
1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili, o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato, nonché altri servizi accessori.
2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
3. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva
dell'esercizio.
4. Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel, nel rispetto della normativa statale di riferimento, e, come tali, sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 25.
DIPENDENZE (Art. 24 della L.R. 61/2024):
1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 22 e 23 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito “casa madre” lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti “dipendenze”.
CONDOHOTEL (Art. 25 della L.R. 61/2024):
1. Sono denominati “condhotel”, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n.164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.
2. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 31, commi 1 e 2, del d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014.
ACADEMY HOTEL (Art. 26 della L.R. 61/2024):
1. Sono denominati “academy hotel” gli alberghi classificati con quattro o cinque stelle che organizzano, all’interno della struttura, nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, purché lo svolgimento di tali attività non rechi pregiudizio ai servizi offerti dalla struttura medesima e al livello qualitativo degli stessi.
Contenuti pagina aggiornati il 07/05/2025
L'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere è soggetto alla presentazione di SCIA, tramite portale STAR, al SUAP dell'Unione Montana Mugello.
La SCIA attesta la sussistenza di:
Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'Art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
Laddove la modulistica non risulta presente, si prega di contattare l'Ufficio Suap.
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