Strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva

Strutture ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva

Ufficio: SUAP
Referente: Alessio Traversi, Fabiola Salvestrini, Stefania Bucelli
Responsabile: Vincenzo Massaro
Indirizzo: via Togliatti, 45
Tel: 05584527 264-258-247
E-mail: suap@uc-mugello.fi.it
Orario di apertura: Lun-Mar-Ven 9-13

Descrizione

CASA PER FERIE (Art. 35 della L.R. 61/2024):

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata:
a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;
b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici,
enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi
privi della finalità di lucro;
c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici,
enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato mediante convenzione.

OSTELLI PER LA GIOVENTU' (Art. 36 della L.R. 61/20): 

1. Sono ostelli le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

RIFUGI ESCURSIONISTICI (Art. 37 della L.R. 61/2024):

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da:
a) soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;
b) imprese.

RIFUGI ALPINI (Art. 38 della L.R. 61/2024):

1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da:
a) soggetti pubblici, associazioni e enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;
b) imprese.

BIVACCHI FISSI (Art. 39 della L.R. 61/2024):

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

 

Contenuti pagina aggiornati il 07/05/2025

Modalità di richiesta

L'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva è soggetto alla presentazione di SCIA, tramite portale STAR, al SUAP dell'Unione Montana Mugello. La SCIA attesta la sussistenza di:

  • Il rispetto della normativa in materia di urbanistica, edilizia e sicurezza.
  • Il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità.

Requisiti del richiedente

Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'Art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Documentazione da presentare

  • La modulistica è presente sul Portale STAR.

Costi

  • DIRITTI SUAP: € 30,00
  • DIRITTI ASL: consultare il relativo tariffario, alla relativa pagina

Informazioni

  • I REQUISITI e i SERVIZI delle strutture ricettive strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva sono indicati nella sezione I, CAPO IV del Regolamento di attuazione della L.R. n. 86/2016.
  • Tutte le variazioni successive alla SCIA, comprese sospensioni e cessazioni, devono essere comunicate al SUAP tramite portale STAR.
  • Per tutti gli adempimenti successivi all'avvio dell'attivita', contattare l'Ufficio Turismo dell'Unione Montana del Mugello sul sito MugelloToscana

Normativa di riferimento

  • Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 - Testo unico del turismo (Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 08.01.2025.
  • D.P.G.R. 7 agosto 2018, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale).

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