OSTELLI PER LA GIOVENTU' (Art. 46 della L.R. 86/2016): strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative .
Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.
Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
BIVACCHI FISSI (Art. 49 della L.R. 86/2016):sono i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
RIFUGI ALPINI (Art. 48 della L.R. 86/2016): locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Il titolare e il gestore dei rifugi alpini possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.
CASA PER FERIE (Art. 45 della L.R. 86/2016): strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata:
a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività associativa e relativi accompagnatori;
b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;
c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.
RIFUGI ESCURSIONISTICI (Art. 47 della L.R. 86/2016): strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.