Tipologie di Istanze Paesaggistiche:
Autorizzazioni Paesaggistiche (Ordinarie e Semplificate) e Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica
Si tratta di procedimenti che si attivano su istanza di parte (utilizzando esclusivamente i modelli preposti dall'amministrazione comunale) che il preposto ufficio comunale, su delega regionale, istruisce e trasmette alla competente Soprintendenza per il parere definitivo vincolante.
Per espressa disposizione di legge non è previsto il silenzio-assenso.
Si distinguono tre differenti procedimenti che devono essere inoltrati, esclusivamente in via telematica, dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
1. Autorizzazione paesaggistica ordinaria (APO)
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere inoltrata qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". La verifica dell’esistenza dei vincoli paesaggistici è demandata al tecnico incaricato che vi provvederà facendo riferimento alle cartografie di vincolo del PIT/PPR consultabili sul sito regionale.
Il Responsabile del Procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio. Nel caso in cui l’intervento risulti irrilevante verrà data specifica comunicazione all'interessato; nel caso in cui, invece, sia valutata la rilevanza paesaggistica dell’intervento, l’istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere, obbligatorio e vincolante. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di Autorizzazione. Tempi del procedimento ordinario: 105 giorni (art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.) salvo richieste integrazioni documentali o interruzioni procedimentali comunicate.
2. Autorizzazione paesaggistica semplificata (APS)
La richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere inoltrata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, esclusivamente in via telematica, dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e si rientri nei casi elencati nell’Allegato B del citato D.P.R. n. 31/2017. La verifica della corrispondenza degli interventi progettati con le voci dell’Allegato B, così come la verifica dell’esistenza dei vincoli paesaggistici è demandata al tecnico incaricato. Il Responsabile del procedimento ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed eventualmente acquisire il necessario parere della Commissione Comunale per il Paesaggio ed infine trasmettere l'istanza alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Nel caso in cui l’intervento risulti irrilevante verrà data specifica comunicazione all'interessato; nel caso in cui, invece, sia valutata la rilevanza paesaggistica dell’intervento, l’istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza. La Soprintendenza ha 20 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. L'amministrazione procedente adotta il provvedimento nei 10 gg successivi l'acquisizione del prescritto parere. In caso di mancata espressione del parere vincolante della Soprintendenza nei tempi previsti, l'Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Tempi del procedimento semplificato: 60 giorni (D.P.R. n. 31/2017) salvo richieste integrazioni documentali o interruzioni procedimentali comunicate.
3. Accertamento di compatibilità paesaggistica (ACP)
La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata per le opere realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi e/o dalla preventiva autorizzazione paesaggistica in zona vincolata ai sensi del D. Lgs n42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Il Responsabile del procedimento ha 90 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, la richiesta di eventuali integrazioni, curare l’istruttoria ed eventualmente acquisire il necessario parere della Commissione Comunale per il Paesaggio ed infine trasmettere l'istanza alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 90 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 gg dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito positivo il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria. In caso di esito negativo si applica la sanzione demolitoria. Tempi del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica: 180 giorni (art. 167 D.Lgs. n. 42/2004) salvo richieste integrazioni documentali o interruzioni procedimentali comunicate.