ATTENZIONE: Il tariffario ASL e le modalità di pagamento sono stati modificati con il D. Lgs 31/21, si prega di prendere visione di quanto segue prima di procedere al pagamento.
In fase di invio della pratica, deve essere sempre allegata l'attestazione di pagamento dei diritti dovuti all'Azienda USL relativi a REGISTRAZIONE e AGGIORNAMENTO di:
- stabilimenti dei settori alimentari,
- mangimi,
- sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
- sanità animale
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il servizio di pagamento on-line PagoPA sul portale IRIS di Regione Toscana raggiungibile all'indirizzo:
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?cdT...
oppure direttamente dal sito di IRIS: https://iris.rete.toscana.it
cliccando su Pagamenti Spontanei / Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro / D.Lgs 32/21- Registrazione e aggiornamento
Nella causale di pagamento deve essere sempre indicato il codice tariffario dell'azienda sanitaria ed il nominativo del soggetto per il quale è stata chiesta ed al quale verrà erogata la prestazione.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DOVUTI ALLA AZIENDA USL DARA' LUOGO ALL'IRRICEVIBILITA' DELLA PRATICA.
Segue un elenco con gli importi per i casi più frequenti:
- Diritti di istruttoria per notifiche sanitarie ai sensi del Reg. CE 852/04 Euro 20,00 - Codice prestazione: Z34
- Diritti di istruttoria per la Notifica Unica per manifestazioni temporanee collettive a scopo espositivo o commerciale, mostre, fiere, ecc. Euro 20,00 (Tariffa comprensiva per tutti gli operatori partecipanti, da versare a cure del soggetto organizzatore) - Codice prestazione: Z34bis
- Diritti di istruttoria per registrazione allevamenti, variazioni, subingresso: Euro 20,00 per OGNI SINGOLA SPECIE - Codice prestazione: Vet14
ESENZIONE DIRITTI ASL
Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035), le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:
a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
IN CASO DI ESENZIONE DI PAGAMENTO PER DIRITTI ASL, di cui al suddetto DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035), alla pratica dovrà essere allegata dichiarazione esenzione diritti ASL.