Pubblico Spettacolo

COSA SI INTENDE PER PUBBLICO SPETTACOLO

Il concetto non è definito da una singola legge, ma emerge dalla combinazione di più fonti:
- Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- Artt. 68/69 e 80 TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);
- Circolare Ministero Interno n. 16/1954:“Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere.

L’art. 16 la circolare n° 16 del 15/02/1951 iporta la definizione di “locale”, nell’ambito del pubblico spettacolo,inteso come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi (quindi inclusi ambienti tecnici, sala principale, servizi accessori e aree per il deflusso) indipendentemente dal numero di persone. Sono quindi da escludere i luoghi dove le manifestazioni sono di natura privata.

Per identificare i locali di pubblico spettacolo si deve iniziare dalla citata circolare del 15/02/1951 n° 16 che, all’art. 17 riporta la classificazione dei locali. Successivamente sono intervenute circolari, note, chiarimenti, ecc., che hanno modificato la determinazione dei “locali”di competenza delle Commsiione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo. (CVLPS).

Art. 17. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà; caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
2) Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
3) Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.

4) Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché, altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come esposizioni, mostre, fiere, ecc.;

5) Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
6) Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci;
7) Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.;
8) Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può, quindi, riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti aperti al pubblico:
A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
B) un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);

C) un locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, circolo privato, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

Per essere locale di pubblico spettacolo si deve configurare il carattere dell'imprenditorialità (Circolare Ministero dell''Interno n.10.155506/13500 del 19 maggio 1984);

-il pagamento dei un biglietto di ingresso/aumento del prezzo delle consumazioni
-la ripetitività e la pubblicità dell'evento
-caratteristiche dei locali: elementi scenici e di arredo atti a contenere il pubblico
-la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio
dell'intrattenimento musicale
-la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica

 

In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l’obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

Ultimo aggiornamento: Mar, 21/04/2026 - 23:13