Pubblico Spettacolo

COSA SI INTENDE PER PUBBLICO SPETTACOLO

Il concetto non è definito da una singola legge, ma emerge dalla combinazione di più fonti:
- Art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- Artt. 68/69 e 80 TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);
- Circolare Ministero Interno n. 16/1954:“Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere.

L’art. 16 la Circolare n° 16 del 15/02/1951 iporta la definizione di “locale”, nell’ambito del pubblico spettacolo, inteso come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi (quindi inclusi ambienti tecnici, sala principale, servizi accessori e aree per il deflusso) indipendentemente dal numero di persone. Sono quindi da escludere i luoghi dove le manifestazioni sono di natura privata.

Per identificare i locali di pubblico spettacolo si deve iniziare dalla citata Circolare del 15/02/1951 n° 16 che, all’art. 17 riporta la classificazione dei locali. Successivamente sono intervenute circolari, note, chiarimenti, ecc., che hanno modificato la determinazione dei “locali”di competenza delle Commsiione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo. (CVLPS).

Art. 17. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà; caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.

2) Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.

3) Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.

4) Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché, altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come esposizioni, mostre, fiere, ecc.;

5) Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;

6) Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci;

7) Stadi, sferisteri campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.;

8) Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti.

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può, quindi, riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti aperti al pubblico:

A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un’area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

B) un’area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);

C) un locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, circolo privato, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

Per essere locale di pubblico spettacolo si deve configurare il carattere dell'imprenditorialità (Circolare Ministero dell''Interno n.10.155506/13500 del 19 maggio 1984) e/o una delle seguenti condizioni;

-il pagamento dei un biglietto di ingresso/aumento del prezzo delle consumazioni;
-la ripetitività e la pubblicità dell'evento;
-caratteristiche dei locali: elementi scenici e di arredo atti a contenere il pubblico;
-la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'intrattenimento musicale;
-la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica.

In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l’obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

Di conseguenza, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività. Il tesseramento e l'ingresso consentiti ad un numero indiscriminato di persone trasformano il circolo privato in esercizio pubblico (Tar Lazio, sez II, 18 ottobre 2003 n.9013 e Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n.26526 del 24 giugno 2016).

Si richiama, per gli Spettacoli e trattenimenti nei Pubblici Esercizi :

- quanto previsto dal Parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21.02.2013: gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esonerati dalla licenza di cui all'art.69 e accertamento di cui all'art.80, sempre che rappresentino un'attivita occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande. Qualora le installazioni di palco o allestimenti di scenografie, l'organizzazione di sale dedicate al trattenimento nel pubblico esercizio, con caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo e manifestazioni e/o spettacoli ricorrenti (tutti i fine settimana o programmati) modificano la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo, le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza ex art. 69, con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza ex art. 80 Tulps ai fini del rilascio della licenza di agibilità;

- quanto previsto dal Parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21.02.2013: scatta l'obbligo di Licenza (Art. 68 e 80 TULPS) e di conseguenza l'attività si trasforma in Pubblico Spettacolo se emergono i seguenti indici di professionalità:

  • Allestimenti Tecnici: Presenza di palchi, scenografie o aree dedicate al ballo.
  • Programmazione: Eventi ricorrenti (es. ogni weekend) o inseriti in un calendario stabile.
  • Mutamento della Natura: Il locale non appare più come un bar/ristorante, ma come una discoteca.

 

LOCALI ED ATTIVITA’ NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI “LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO”

1) bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c’è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
a. accesso libero senza sovrapprezzo,
b. e preponderante l’attività di somministrazione, per cui l’evento e meramente complementare ed accessorio rispetto all’attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,
c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all’attività principale,
e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)

2) le attività indicate all’art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996:

a. i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l’accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o
pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purche installate in aree non accessibili al pubblico (ad oggi rimessa in discussione),
b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti, 
c. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo,
d. i pubblici esercizi in cui e collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 1 00
persone,
e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

3) fiere, gallerie, mostre, all’aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
4) circoli privati esercenti l'attivita esclusivamente nei confronti dei propri associati;
5) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
6) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarita in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
7) impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
8) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all’accesso di una pluralita indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
9) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicita, quindi non aperti alla pluralita di persone;
10) singole giostre dello spettacolo viaggiante o gruppi di attrazioni (è poco rilevante il numero) in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all’art. 69 T.U.L.P.S.

Riunione/manifestazione in luogo pubblico: tutte le iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sportivo che, svolgendosi in un luogo pubblico comporteranno la presenza di gruppi di persone devono essere preventivamente comunicate all' l'Autorità. Non dovrà essere richiesta autorizzazione ma obbligo di preavviso che non vige per i comizi elettorali e funerali mentre e obbligatorio anche per le processioni ecclesiastiche che si svolgono per pubbliche vie (Art. 25 TULPS RD 773/31 “Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima al Questore).

Art. 18 TULPS “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono dare avviso, almeno tre giorni prima al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia, per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Ultimo aggiornamento: Mer, 22/04/2026 - 10:30