Il nuovo Testo Unico del Turismo (Legge regionale n. 61/2024) e il relativo Regolamento di attuazione (d.p.g.r. 47/R/2025 del 11 agosto 2025) hanno fortemente riformato la disciplina del turismo in Toscana, in risposta alle esigenze di un settore in continua evoluzione.
Tra le importanti novità, che interessano l’attività del Suap, troviamo le tipologie delle strutture ricettive riconosciute dalla Regione Toscana che, con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, possono essere svolte solo in forma imprenditoriale. Unica eccezione introdotta nella nuova legge riguarda le locazioni turistiche, che possono essere svolte anche in forma non imprenditoriale.
Qui di seguito è riportato l'elenco delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal nuovo Testo Unico del Turismo a cui si rimanda per le specifiche di ciascuna tipologia ricettiva:
• Strutture ricettive alberghiere: Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Dipendenze, Condhotel, Academy hotel;
• Strutture ricettive all’aperto: Campeggi, Villaggi turistici, Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa, Aree di sosta camper, Marina resort, Campeggi temporanei;
• Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva: Case per ferie, Ostelli, Rifugi escursionistici, Rifugi alpini, Bivacchi fissi, Uso occasionale di immobili a fini ricettivi;
• Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: Affittacamere, Bed and breakfast, Case e appartamenti per vacanze, Residenze d'epoca. Con il nuovo Test unico, l’esercizio di queste attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.
• Residence;
• Alberghi diffusi;
• Locazioni turistiche: le locazioni brevi (soggiorni di durata non superiore a 30 giorni) e turistiche (soggiorni di durata superiore a 30 giorni) consistono nella concessione in uso, a titolo oneroso e per finalità turistiche, di immobili o porzioni di immobili a uso abitativo, senza la fornitura di servizi accessori o complementari tipici delle strutture ricettive. Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente (come prescritto dall’art. 58 comma 2 L.R. 61/2024). Il contratto di locazione turistica tra locatore e conduttore è disciplinato dalle disposizioni del codice civile in materia di locazione (articoli 1571 e seguenti), fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale applicabile. Le locazioni possono essere svolte: in forma non imprenditoriale (gestite da privati), mediante comunicazione di avvio (CIA) al Suap e in forma imprenditoriale (gestite da imprese), mediante presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Suap. Per le locazioni brevi/turistiche non possono essere forniti servizi accessori come la prima colazione o il cambio quotidiano della biancheria.
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE
L'esercizio delle suddette strutture ricettive, eccetto il bivacco fisso e le locazioni turistiche esercitate in forma non imprenditoriale a cui si rimanda per i dettagli, è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare, esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tramite il portale Star di Regione Toscana, accessibile, per le attività turistiche dei Comuni del Mugello, al seguente link https://www.uc-mugello.fi.it/suap - Accedi a Star.
Eventuali variazioni delle dichiarazioni rese nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP tramite il portale Star.
Se nella struttura ricettiva sarà prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla SCIA di avvio attività dovrà essere selezionato lo specifico endo-procedimento della Notifica Sanitaria ai fini della registrazione da parte della competente Azienda USL Toscana Centro. Nel caso di somministrazione e vendita di alcolici sarà dovuta Comunicazione per Agenzia delle Dogane e Monopoli. Si ricorda, inoltre, di verificare quanto previsto in materia di prevenzioni incendi, in particolare per le strutture ricettive con più di 25 posti letto.
ATTENZIONE: per le locazioni turistiche in forma non imprenditoriale (LTN), in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni normative (art.60 della l.r. 61/2024, come modificato dalla l.r. 9/2026), al fine di evitare disagi agli utenti e consentire loro di ottenere il CIN in tempi brevi, occorre procedere con le seguenti modalità:
1) Comunicazione al SUAP come previsto dalla nuova normativa, le comunicazioni di avvio, le variazioni, le sospensioni e le cessazioni delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale devono essere inviate, con modalità telematica tramite STAR, al SUAP competente per territorio. Le comunicazioni al SUAP sono obbligatorie per legge; in caso di inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria.
2) la procedura di auto-registrazione: è necessario che le stesse comunicazioni vengano effettuate ANCHE tramite i portali di auto-registrazione (https://open.toscana.it/servizi-turismo), con le modalità consuete.
La comunicazione di avvio in auto-registrazione consente in questa fase al locatore di avere il rilascio del Codice Identificativo Regionale (CIR), essenziale ai fini dell’ottenimento del CIN (Codice Identificativo Nazionale).
Per maggiorni informazioni sulle pratiche da presentare, sul percorso da seguire per presentare le pratiche sul portale Star e sui diritti da versare, inviare mail a suap@uc-mugello.fi.it
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE RICETTIVE ai sensi del Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 - Titolo III, Capo I del D.P.G.R. 11 agosto 2025, n. 47/R
Art. 10 Denominazione (art. 48 della l.r. 61/2024)
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune, oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.
2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non sia trascorso dall'effettiva cessazione il periodo che liberalizza l’uso della denominazione, ai sensi della normativa statale in materia.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata. 4. L’utilizzo del termine “suite” è consentito esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere.Art. 11 Insegna (art. 48 della l.r. 61/2024)
Art. 11 Insegna (art. 48 della l.r. 61/2024)
1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l’insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché di ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.
2. L’insegna o la targa delle dipendenze di un albergo o di una residenza turistico alberghiera, nonché delle unità immobiliari associate all’albergo ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del Testo unico, deve contenere la denominazione della casa madre, la dicitura “dipendenza”, il livello di classificazione della dipendenza medesima e l’eventuale propria denominazione.
Art. 12 Manutenzione delle strutture ricettive (art. 48 della l.r. 61/2024)
1. Le strutture ricettive devono essere manutenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurarne la completa funzionalità e la fruibilità in sicurezza da parte dell’utenza.
Art. 13 Strutture ricettive digital detox (art. 48 della l.r. 61/2024)
1. Per struttura ricettiva “digital detox” si intende una struttura all’interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, tablet e smartphone.
2. La struttura ricettiva “digital detox” può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.
Art. 14 Assistenza sanitaria (art. 48 della l.r. 61/2024)
1. Ogni struttura ricettiva deve avere le dotazioni di pronto soccorso prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere presente un locale ove, all’occorrenza, sia fornita l’assistenza di primo soccorso, con presenza di lettino e materiale sanitario di rapido consumo.
3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l’assistenza medica non emergenziale.
Art. 15 Accesso di animali (art. 48 della l.r. 61/2024)
1. La struttura ricettiva può consentire l’accesso di animali d’affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose e gestiti in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.
2. Per i cani si applica l’articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”).
Art. 73 Pubblicità dei prezzi (l.r. 61/2024)
Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura ricettiva (ad esclusione delle locazioni) è esposta, in modo che sia perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, conforme al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Per ulteriori informazioni in merito all’esercizio delle strutture ricettive di cui sopra (trasmissione dati alla Questura, invio della movimentazione statistica, Codice Identificativo Nazionale, Codice Identificativo Regionale, Imposta di Soggiorno) contattare l'Ufficio Turismo dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello: 05584527186-185-184 – turismo@uc-mugello.fi.it - www.mugellotoscana.it